Art. 871 Codice Navigazione - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale. In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.




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