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  • Art. 1100 Codice Navigazione - Resistenza o violenza contro nave da guerra.

Art. 892 Codice Navigazione - Limiti della rappresentanza del comandante.

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'esercente o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessari per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti può congedare persone dell'equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio. La presenza dell'esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl'interessati fino a prova contraria.




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