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  • Art. 13 Codice Navigazione - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero.

Art. 907 Codice Navigazione - Indennità di volo.

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.




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