Art. 920 Codice Navigazione - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso.




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