• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 1122 Codice Navigazione - Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

Art. 922 Codice Navigazione - Indennità in caso di risoluzione del contratto.

Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell'articolo 920, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata, ai sensi dell'articolo 913, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto