Art. 930 Codice Navigazione - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente.

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio. Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore o per spese di cura non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.




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