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  • Art. 13 Codice Navigazione - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero.

Art. 943 Codice Navigazione - Obblighi d'informazione.

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n . 2027/97 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n . 889/2002 del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.




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