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  • Art. 66 Codice Navigazione - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.

Art. 953 Codice Navigazione - Riconsegna delle cose.

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.




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