Art. 957 Codice Navigazione - Redazione della lettera di trasporto

Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente. Prese in consegna le merci, il vettore è tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto. Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.




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