Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.