La lettera di trasporto è emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose trasportate. L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.