Art. 962 Codice Navigazione - Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente

L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente può essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice civile. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.




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