Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.