Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo. Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.