Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto. Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilità di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si è prodotto. L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall'art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.