Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di euro 56,81 per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a euro 480.304,92 o superiore a euro 1.601.016,39, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a euro 193.671,34. L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall'art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.