Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970; tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di euro 100.709,09 per ciascuna persona. L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall'art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.