L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato. L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall'art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.