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  • Art. 13 Codice Navigazione - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero.

Art. 984 Codice Navigazione - Indennità e compenso per salvataggio di cose.

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, dà diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.




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