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  • Art. 488 Codice Navigazione - Danni non derivanti da collisione materiale.

Art. 997 Codice Navigazione - Rischio

L'assicuratore risponde della morte e della invalidità del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purché il sinistro non dipenda, in tutto o in parte, da dolo del passeggero. Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione. Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96




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