L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero sino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire. Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato. Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.