Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire. L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile. Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 16 aprile 1954, n. 202 e poi abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.