Art. 50 bis cpo - Prevenzione delle discriminazioni

I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.  




Leggi altri articoli in: Codice Pari Opportunità
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto