Art. 52 cpo - Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile

Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a)  favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b)  promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c)  agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d)  favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e)  promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2).




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