Art. 55 octies cpo - Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche. Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 196, che ha aggiunto l'intero Titolo II 2-bis, a decorrere dal 10 novembre 2007.  




Leggi altri articoli in: Codice Pari Opportunità
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto