Art. 100 cp - Recidiva facoltativa (Abrogato)
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.
Articolo abrogato dall'art. 10, D.L. n. 99/1974.
Cassazione Penale 29228/2007: giudizio di comparazione con bilanciamento anche senza recidiva
La recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p., come modificata dalla legge n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407, secondo comma, lettera a), c.p.p. (art. 99, quinto comma, c.p.). A prescindere, infatti, dalla considerazione che, in ogni caso, il giudizio di bilanciamento attiene al momento commisurativo della pena, è da ritenersi che discrezionale sia non solo l'aumento della pena ma la stessa declaratoria della recidiva, sicché, in assenza di dichiarazione, di essa neppure si producono i c.d. effetti minori. Ne consegue che, allorquando il giudice ritenga - con adeguata e congrua motivazione - di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal comma quarto del citato articolo 99 c.p., ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di merito che aveva applicato la pena concordata fra le parti per la illegale detenzione di sostanza stupefacente previo riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità dei fatti di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., nel caso di specie concretamente ritenuta). Cassazione Penale, sentenza n. 29228 del 2 luglio 2007.