Art. 110 cp - Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testi per l'approfondimento
Il concorso di persone nel reato, Salvatore Camaioni, Giuffrè, 2009
Il concorso di persone nel reato, Paolo Carnuccio, Giuffrè, 2012
Il concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi, Rosalba Sorice, Pàtron, 2013
L’imputazione del contributo concorsuale atipico, Paola Coco, Jovene, 2008
I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Ilaria Merenda, Dike, 2016
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La convivenza non determina la prova del concorso morale
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio).
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 15/11/2019, n. 52116
Il concorso deve essere oggetto di prova anche logica o indiziaria - Cassazione Penale 16632/2017
Qualsiasi apporto materiale o psichico nella condotta criminosa che possa costituire idonea partecipazione ex art. 110 cp deve essere provato, anche in via logica o indiziaria. Perché sia abbia concorso, infatti, gli elementi devono confluire verso la dimostrazione del rapporto di causalità materiale tra condotta e evento e dell’elemento psicologico dell’azione. Cassazione Penale, sentenza n. 16632 del 4 aprile 2017.
Non ricorre concorso ordinario se vi è il dolo eventuale del fatto più grave - Cassazione Penale4889/2017
Affinché vi sia concorso anomalo ex art. 116 cp e non concorso ordinario ex art. 110 cp, il compartecipe non deve avere previsto e accettato il rischio di commettere un delitto più grave di quello progettato, pur potendo aspettarsi il delitto diverso come uno sviluppo logicamente prevedibile. Non deve quindi ricorrere il dolo alternativo o eventuale e l’evento più grave non deve essere dovuto a circostanze eccezionali e imprevedibili, che escludano il nesso di causalità con il fatto criminoso. Così si è pronunciata la Cassazione penale con la recente sentenza n. 4889 del 1 febbraio 2017.
Configura concorso anche il semplice sopralluogo nella sede del delitto - Cassazione Penale 25846/2016
Poiché la contestazione del concorso nel reato a norma dell’articolo 110 cp avviene a seguito di qualsiasi comportamento esteriore in grado di apportare un apprezzabile contributo, e poiché non è indispensabile prendere parte alla realizzazione ma è sufficiente partecipare alle fasi di ideazione ed organizzazione della condotta criminosa, anche solo a livello di rafforzamento dell’altrui proposito o di agevolazione dell’opera, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25846 del 22 giugno 2016, può configurare concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 cp anche il solo prendere parte ai sopralluoghi nella sede del delitto progettato.
Il compartecipe è responsabile anche se l’evento diverso rientra nel dolo indiretto - Cassazione Penale 48330/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (Fattispecie relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Taranto, 11/08/2015). Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 48330 del 26 novembre 2015.
Coabitare con uno spacciatore non implica concorso nella detenzione di stupefacenti - Cassazione Penale 41055/2015
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex ex art. 40 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 07/02/2014). Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 41055 del 22 settembre 2015.
Cassazione Penale 36941/2015 la pari responsabilità dei concorrenti prevede comunque l’individuazione dell’autore della condotta
In tema di concorso di persone nel reato, il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 cod. pen. non esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poiché l'attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori materiali dell'illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva condannato le imputate a titolo di concorso morale per i reati di cui agli artt. 613 e 591 cod. pen., pur non risultando possibile l'individuazione degli autori materiali di tali condotte). (Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 11/03/2014). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36941 del 21 luglio 2015.
Cassazione Penale 33760/2015 il privato concorre nell’abuso d’ufficio se sollecita il compimento dell’atto
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse desunto l'esistenza della collusione tra pubblico ufficiale e privati favoriti dal contesto e dai rapporti di parentela intercorrenti tra gli stessi, dall'evidenza del vantaggio procurato e dall'abnormità degli atti e comportamenti illegalmente posti in essere dal primo). (Rigetta, App. Catania, 11/11/2014). Cassazione Penale, sentenza n. 33760 del 23 giugno 2015.
Cassazione Penale 10957/2015 l'erronea dichiarazione di latitanza comporta nullità a regime intermedio
L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità del decreto di latitanza per carente contenuto del verbale di vane ricerche, in quanto la stessa, verificatasi anteriormente alla decisione di primo grado, era stata dedotta solo nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello). (Rigetta, App. Milano, 11/04/2014). Cassazione Penale, sentenza n. 10957 del 24 febbraio 2015.
Concorre chi è stabilmente e organicamente presente nell’organizzazione criminosa - Cassazione Penale 53675/2014
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; ne consegue che è da considerare "intraneus" - e non semplice "concorrente esterno" - il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato. (Rigetta, Trib. lib. Reggio Calabria, 25/06/2014). Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 53675 del 10 dicembre 2014.
Cassazione Penale 53599/2014 l’erronea dichiarazione di latitanza va dedotta prima della pronuncia della sentenza
L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all'imputato venga eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo in udienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. (Nella specie, l'incompletezza delle ricerche era stata dedotta solo nel corso del giudizio d'appello). (Dichiara inammissibile, App. Trento, 13/01/2014). Cassazione Penale, sentenza n. 53599 del 10 dicembre 2014.
Cassazione Penale 3332/2014 essere genitore non necessariamente comporta supremazia attenuante del concorso
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 3, cod. pen., presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro, che può derivare da una peculiare posizione nella famiglia, ma non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, comprendendo ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione in ambito familiare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici di merito, che, in un caso di omicidio aggravato commesso in concorso dal padre e dal figlio maggiorenne, aveva escluso nei confronti di quest'ultimo l'attenuante suindicata, ritenendola configurabile solo nell'ipotesi di prole minore degli anni diciotto). (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bologna, 23/05/2013). Cassazione Penale, sentenza n. 3332 del 22 ottobre 2014.
Cassazione Penale 48128/2013 la desistenza di un concorrente non comporta benefici per i compartecipi
In tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento; se, invece, essa elimini soltanto gli effetti della condotta individuale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile. (Rigetta, App. Napoli, 25/01/2012). Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 48128 del 13 novembre 2013.
Cassazione Penale 39216/2013 il ruolo dell’agente provocatore nel concorso di persone nel reato
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Fattispecie relativa a condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consistita nell'attività di interlocuzione con l'"infiltrato" per conto della cosca criminale al fine di "assicurare la pace sociale" alle imprese aggiudicatarie dei lavori per i treni ad alta velocità). (Rigetta in parte, App. Napoli, 13/01/2010). Cassazione Penale, sentenza n. 39216 del 9 aprile 2013.
Cassazione Penale 21220/2013 se il direttore sanitario ospita un medico senza abilitazione concorre nel reato di lesioni
Il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall'art. 348 cod. pen. con la persona non titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 cod. pen., negli eventuali fatti colposi da quest'ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l'"id quod plerumque accidit". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il direttore di uno studio medico responsabile dei delitti di cui agli artt. 348 e 590 cod. pen. per avere un odontotecnico privo di abilitazione effettuato, nella struttura sanitaria da lui diretta, un'applicazione di un impianto endoosseo, da cui erano derivate, per colpa, al paziente lesioni personali). (Rigetta, App. Venezia, 25/10/2012). Cassazione Penale, sentenza n. 21220 del 24 aprile 2013.
Cassazione Penale 5849/2013 l’arma ritrovata nell’auto del reo non costituisce contributo rilevante nel concorso
Analizzando la vicenda del ritrovamento di una pistola all’interno dell’auto condotta dall’imputato, la Corte di Cassazione Sezione III penale, con la sentenza n. 5849 del 6 febbraio 2013, ha statuito che tale circostanza non può da sola costituire prova della partecipazione al reato da parte del suo possessore. Seguendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte ha ritenuto che perché si abbia concorso ex art. 110 cp, è necessario che venga apportato un contributo causale anche minimo alla condotta delittuosa. Per contro, non integra concorso nel reato la semplice assistenza inerte e passiva a tale condotta, priva di causalità e di comunanza del movente psicologico.
Cassazione Penale SSUU 36258/2012 si configura il concorso nel reato permanente di detenzione di stupefacenti
Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina). (Annulla in parte con rinvio, App. L'Aquila, 03/11/2010). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012.
Cassazione Penale 39292/2009 se l’illiceità dipende dalla qualifica del concorrente si applica l’art. 110 cp
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Ne consegue che, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen.(Fattispecie relativa a falsità materiale in atto pubblico consistita nella sostituzione, in un verbale, degli estremi identificativi di una autovettura, operata da un ufficiale dei carabinieri in concorso con un privato cittadino). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 2 Marzo 2007). Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 39292 del 23 settembre 2009.
Cassazione Penale SSUU 337/2008 è concorso ordinario e non anomalo l’utilizzo di armi durante l’impresa criminosa
L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a normadell'art. 110 cod. pen.e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso. (Fattispecie di preventivata "gambizzazione" della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo "animus necandi", i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio). (Annulla in parte con rinvio, Ass. App. Salerno, 30 ottobre 2007). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008.
Cassazione Penale 9842/2008 il convivente concorre nello spaccio di stupefacenti se agevola l’attività
Il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività. (Annulla con rinvio, App. Milano, 13 marzo 2008). Cassazione Penale, sentenza n. 9842 del 10 dicembre 2008.
Cassazione Penale 4107/2008: il concorso colposo è configurabile anche nel delitto doloso
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità per l'agente dell'atto del terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano consentito il rilascio del porto d'armi ad un paziente affetto da gravi problemi di ordine psichico, nei delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi dal paziente il quale, dopo aver conseguito il porto d'armi, aveva con un'arma da fuoco colpito quattro passanti, ucciso la propria convivente ed una condomina, ed infine si era suicidato). (Rigetta, App. Milano, 11 luglio 2007). Cassazione penale, sentenza n. 4107 del 12 novembre 2008.
Cassazione Penale SSUU 45276/2003: la manifestazione del contributo causale morale deve sempre essere provata
In materia di concorso di persone nel reato, il fatto che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, semplice adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare circa la prova dell'esistenza di un'effettiva partecipazione nella fase dell’ideazione o della preparazione del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, in quanto l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p. non si può confondere con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 45276 del 30 ottobre 2003.
Cassazione Penale 39680/2002: è ammissibile il concorso doloso nel reato colposo altrui
La Cassazione, con la sentenza n. 39680 emessa il 9 ottobre 2002, ha ritenuto ammissibile il concorso doloso nel reato colposo altrui nel caso di chi asseconda l’altrui condotta colposa accettando la possibilità che si verifichi l’evento costituente reato, previsione invece mancante nell’autore materiale della condotta penalmente rilevante.
Cassazione Penale 9986/1998 il coniuge non è giuridicamente obbligato a impedire l'evento
Non esiste un obbligo giuridico di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40, comma 2, cp a carico del coniuge di chi detenga illecitamente sostanze stupefacenti in casa. Pertanto, il coniuge che assista passivamente alla consumazione del reato senza impedirne l’esecuzione o senza opporsi alla detenzione nell’ambiente coniugale non concorre nel reato ex art. 110 cp. Qualora invece il coniuge agevoli detta condotta garantendo collaborazione in caso di bisogno e creando così la convinzione nell’altro coniuge di potersi affidare, si stabilisce una partecipazione morale che apporta un certo contributo causale alla condotta altrui ed integra il concorso previsto dall’art. 110 cp. Così ha deciso la Cassazione Penale con la sentenza n. 9986 del 20 maggio 1998.
Cassazione Penale 3924/1998 non integra concorso la conoscenza o l’adesione inerte
Perché vi sia concorso di persone nel reato, come stabilisce la Cassazione Penale con la sentenza n. 3924 del 5 febbraio 1998, deve sussistere un contributo causale mediante facilitazione della condotta delittuosa. Tale non è la conoscenza o l’adesione morale alla condotta, senza che siano prese iniziative, come la frequentazione di una casa dove si consuma il reato di cessione di stupefacenti.
Cassazione Penale 11383/1994 non integra concorso conoscere il reato e non denunciarlo alla polizia
Per la sussistenza del concorso nel reato è necessaria una condotta idonea a recare un contributo, materiale o morale, all'attività illecita. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 la consapevolezza della donna della detenzione di droga con finalità di spaccio da parte del convivente e la mancanza di denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia. Cassazione Penale, sentenza n. 11383 del 20 ottobre 1994.
Cassazione Penale 18/05/1984: concorre nel reato doloso anche chi non è imputabile o punibile
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un reato doloso, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un contributo, di ordine materiale e psicologico, non necessariamente causale, purché, con giudizio di prognosi postuma, idoneo, alla realizzazione della condotta tipica, anche sotto il solo aspetto del tentativo, di un reato, posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza di quel reato, sì che nei reati monosoggettivi sono necessarie e sufficienti almeno due persone e senza che, comunque, sia necessario che gli altri concorrenti siano tutti imputabili o abbiano agito tutti con dolo, perché ciò concerne non la sussistenza del concorso, ossia il carattere plurisoggettivo della fattispecie, ma soltanto la punibilità degli stessi. Cassazione Penale, sentenza del 18 maggio 1984.
Il modello unitario del Codice Penale
Il Capo riservato al concorso di persone nel reato rispecchia il modello unitario cui è improntato il Codice Penale. Secondo tale impostazione, la condotta risulta equiparata per ognuno dei concorrenti a prescindere dal ruolo effettivamente assunto all’interno dell’evento lesivo. L’art. 110 cp specifica che ognuno dei partecipanti al delitto soggiace alla pena per esso stabilita, che il concorso sia di carattere materiale o anche morale.
Combinazione dell’art. 110 cp con le norme incriminatrici di parte speciale
Funzione dell’istituto è quella di incriminare condotte atipiche che non avrebbero altrimenti rilevanza penale, abbinando le singole norme di parte speciale - che riguardano la figura del singolo autore materiale e si basano sul criterio della efficienza causale piuttosto che su quello della partecipazione – anche a chi ha avuto un ruolo accessorio nella causazione dell’evento. Grazie alla intera disciplina del concorso, è possibile adeguare la pena prevista per un reato al contributo effettivamente apportato da ciascun concorrente all’evento.
Una pluralità di soggetti che concorre alla realizzazione del fatto
Il concorso di persone nel reato esige naturalmente una pluralità di soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto, insieme all’agente la cui condotta è descritta nella norma incriminatrice. Per interpretazione comune, tale ulteriore soggetto può anche essere non imputabile o non punibile (cfr. Cass. Pen. 18 maggio 1984). Nell’ambito del concorso morale assume rilievo la figura dell’agente provocatore che induce altri a commettere un reato a fini di denuncia. La dottrina prevalente (Fiandaca – Musco, Diritto penale parte generale; Mantovani, Manuale di diritto penale) esclude la responsabilità dell’agente provocatore nella realizzazione del delitto, tentato o consumato, in base alle disposizioni dell’art. 51 cpp se agente di polizia, o sulla base della mancanza di dolo negli altri casi.
Concorso di persone nel reato e tentativo
È ipotizzabile il concorso di persone quando almeno uno dei partecipanti realizzi la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice. Non è richiesta la consumazione del reato, ben potendo configurarsi concorso di persone anche in relazione al delitto tentato. Non è invece prevista la configurabilità del tentativo di concorso: l’art. 115 cp prevede infatti la non punibilità dell’accordo se non è seguito dalla commissione di un reato, anche tentato.
Il ruolo dell’agevolazione nel concorso
La condotta concorrente può consistere in una agevolazione nell’esecuzione del reato e la dottrina discute sulla soglia minima di rilevanza di tale agevolazione. Parte di essa (Pedrazzi, Diritto penale Scritti di parte generale) richiede la indispensabilità o insostituibilità del contributo mentre altri autori (Ranieri, Manuale di Diritto Penale) considerano anche il contributo che abbia solo facilitato la realizzazione. La giurisprudenza ha recepito entrambi gli orientamenti e richiede o un effettivo collegamento causale tra la condotta del concorrente e il reato o un contributo agevolatore che abbia quantomeno aumentato la possibilità di realizzare il reato (Cass. Pen. 4383/2013).
Il concorso morale
Quando tale contributo consiste in comportamenti esteriori tesi ad influenzare le decisioni dell’autore si verte in tema di concorso morale, che andrà pur sempre provato sotto il profilo del contributo causale alle attività degli altri concorrenti, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 45276/2003. Da ultimo, il concorso nel reato può configurarsi anche mediante omissione in un reato commissivo: a tal fine l’omissione deve essere condizione necessaria o agevolatrice dell’evento e deve sussistere un obbligo giuridico ex art. 40 cp di impedire tale evento.
Il dolo come elemento soggettivo
Per la configurazione del concorso è altresì richiesta la ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo, consistente nella volontà di concorrere al reato, qualsiasi sia la forma del contributo (Cass. Pen. 44633/2013), anche se interviene spontaneamente durante l’esecuzione del reato senza previo accordo (Cass. Pen. 18745/2013). La giurisprudenza ammette la ricorrenza del concorso colposo nel delitto doloso (Cass. Pen. 39680/2002) così come ritiene ammissibile il concorso doloso nel delitto colposo (Cass. Pen. 4107/2008).
La commisurazione della pena nel concorso di persone nel reato
Nella commisurazione della pena prevista per il concorso nel reato sono applicabili le circostanze aggravanti e attenuanti specifiche contenute all’interno del Capo relativo negli articoli 111, 112 e 114 cp, le circostanze comuni di cui agli articoli 61 e 62 bis cp e le circostanze previste per ogni tipo di reato nel quale si concorre. Accanto alle circostanze esistono poi le cause di giustificazione personali, che cioè escludono la responsabilità sono in relazione ad alcuno dei concorrenti. In tal caso, saranno applicabili le singole norme che le prevedono, ad esempio l’art. 53 cp in materia di uso delle armi del pubblico ufficiale, in virtù del disposto contenuto nell’art. 119 cp.
Differenza tra concorso eventuale e concorso necessario: i reati plurisoggettivi
In tema di concorso di persone nel reato, considerato eventuale perché la pluralità di soggetti rileva solo eventualmente attraverso la combinazione dei disposti dell’art. 110 cp con le diverse norme incriminatrici, è frequente l’accostamento al concorso necessario. In questo caso ci si trova di fronte ad un reato necessariamente plurisoggettivo, quando cioè la pluralità di soggetti è elemento costitutivo del reato e tale è prevista dalla singola norma incriminatrice di parte speciale. Una particolare fattispecie è quella dei reati associativi, dai quali il concorso eventuale si distingue perché l’accordo non è occasionale e finalizzato all’esecuzione di un reato predeterminato ma riguarda l’attuazione di un vero e proprio programma criminoso diretto a realizzare una serie indeterminata di reati (Cass. Pen. 51716/2013).
Cronaca
Indagato per concorso in corruzione il governatore della Regione Sicilia
È del 19 maggio 2017 la notizia che il governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, è stato indagato per concorso in corruzione nell’ambito della inchiesta condotta dalla Procura di Palermo. Nella stessa inchiesta sono stati già arrestati un armatore e l’ex sindaco di Trapani per il reato di corruzione, entrambi coinvolti negli stessi fatti contestati al governatore che avrebbe illecitamente prorogato il contratto di servizio di una compagnia navale in cambio di favori e regali.
Arrestato un italo-ucraino per concorso nell’omicidio del fotoreporter Rocchelli
Appena rientrato in Italia dopo tre anni e mezzo, per andare a trovare la madre che risiede nelle Marche, l’italo-ucraino Vitaly Markiv è stato arrestato dai Carabinieri per l’omicidio, in concorso con altri complici ancora non identificati, del fotoreporter italiano Andrea Rocchelli ucciso nel 2014 mentre si trovava nella città di Sloviansk per immortalare il conflitto tra Ucraina e l’autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk.
La Polizia di Taranto arresta 27 persone in concorso tra loro per reati di stampo mafioso
Sono ventisette gli arresti compiuti la notte tra il 3 e il 4 luglio dalla Polizia di Taranto. In manette, anche i sindaci di due Comuni dell’entroterra tarantino per aver favorito le attività illecite di un clan che, per aggiudicarsi appalti pubblici, effettuava estorsioni e intimidazioni nell’ambito di quello che la Procura pugliese definisce un sodalizio criminale di stampo mafioso. I reati vanno dall’associazione di tipo mafioso, voto di scambio, estorsione, corruzione, riciclaggio, lesioni personali, danneggiamento, detenzione illegale di armi da fuoco e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Eseguiti 15 arresti tra Roma e Locri a carico di chi, in concorso, avrebbe agevolato una cosca della ‘ndrangheta
Il 4 luglio 2017 sono stati eseguiti 15 arresti su disposizione della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria dopo che i Carabinieri di Locri hanno concluso le indagini nei confronti di privati ed esponenti di diverse amministrazioni pubbliche. Sono finiti in manette liberi professionisti e incensurati, ritenuti responsabili di avere agevolato le attività della cosca di ‘ndrangheta Cordì commettendo, in concorso tra loro, i reati di truffa aggravata e continuata, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture. Nell’ambito delle stesse indagini sono infatti stati sequestrati anche due Istituti scolastici, in quanto totalmente abusivi.
Emilio Fede condannato per concorso in bancarotta nel fallimento della società di Lele Mora
Al termine del processo che si è svolto nelle aule del Tribunale di Milano, i giudici con la sentenza emessa lo scorso 12 giugno hanno condannato a tre anni e mezzo di reclusione Emilio Fede, per concorso in bancarotta nel fallimento della società a capo della quale vi era Lele Mora, l’agente dei Vip. Nei fatti contestati, la distrazione di una parte della somma che l’ex premier Silvio Berlusconi aveva donato per salvare dal fallimento la società ormai in rovina.
Convegni e Seminari
Il concorso di persone nel reato
Si è concluso nel mese di maggio 2017 il seminario organizzato dal Centro didattico del Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari, avente ad oggetto “Il concorso di persone nel reato”. Attraverso un ciclo di cinque lezioni, il sostituto procuratore della Repubblica di Sassari, Dr. Paolo Piras, e il giudice penale del Tribunale di Sassari, Valentina Nuvoli, hanno illustrato agli operatori del settore giudiziario gli istituti del contributo del concorrente, il concorso anomalo, il concorso esterno, la cooperazione colposa e le cause di non punibilità nel concorso.
Il concorso di persone nel reato
Il 13 gennaio 2017 si è svolto ad Arezzo il convegno in materia di concorso di persone nel reato. Organizzato dalla Camera Penale di Arezzo con la partecipazione del Dr. Paolo Micheli, Consigliere della V sezione penale della Corte di Cassazione, in veste di relatore, il convegno ha affrontato l’istituto del concorso alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità.
Conflitto sociale, ordine pubblico, giurisdizione: il caso TAV e il concorso di persone nel reato
Si è svolto nel 2013 a Torino un interessante convegno sul tema del concorso di persone con specifico riferimento ai fatti di cronaca riguardanti il caso no-TAV per spiegare a che titolo i partecipanti di un comitato o di una rivolta possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nell’ambito della manifestazione di pensiero e i confini della repressione penale in materia. Ad illustrare l’argomento, tra gli altri relatori, il Prof. Pelissero ordinario di Diritto penale della Università di Genova e il Prof. Ferrua ordinario di Procedura penale della Università di Torino.