Art. 111 cp - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 e successivamente, così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.