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La richiesta dell'autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Testi per l'approfondimento
L' archiviazione della notizia di reato, Fabio Varone, Giuffrè, 2015
La nuova procedibilità a querela. Commento sistematico al D. Lgs. n. 36/2018 con tabelle di raffronto, Antonio Di Tullio D'Elisiis, Maggioli, 2018
La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Adolfo Scalfati, Giappichelli, 2017
La protezione della persona fragile nell'ordinamento penale, Claudia Carioti, Key Editore, 2016
Corsi per l'approfondimento
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Cassazione penale 46261/2019: computo dei termini di prescrizione
Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza). Cass. pen., II, 14 novembre 2019, 46261 (ud. 18 settembre 2019).
Cassazione penale 14005/2019: proscioglimento per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio
In tema di reati urbanistici, l'accertamento della responsabilità penale dell'indagato, in presenza del quale è consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve essere fondato su elementi evincibili dagli atti attraverso un'analisi giurisdizionale idonea ad accertare l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all'imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che l'accertamento della responsabilità non può basarsi su atti irripetibili compiuti durante le indagini o sulle misure cautelari disposte nel corso del procedimento, come l'intervenuto sequestro preventivo). Cass. pen., III, 1 aprile 2019, 14005.
Cassazione penale 15599/2015: ricorso per cassazione proposto in relazione a più reati
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti. Cass. pen., V, 15 aprile 2015, 15599.
Cassazione penale 2001/2015: prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata
Anche in presenza di ricorso per cassazione da riguardarsi come inammissibile per manifesta infondatezza, deve ritenersi rilevabile d'ufficio la prescrizione del reato che sia maturata in data precedente a quella di pronuncia della sentenza impugnata. Cass. pen., III, 16 gennaio 2015, n. 2001
Cassazione penale 38143/2014: computo dei termini nelle cause di estinzione del reato
Ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione). Cass. pen., VII, 17 settembre 2014, 38143.
Cassazione penale 28482/2013: remissione di querela in pendenza del giudizio di cassazione
È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che in pendenza del giudizio di cassazione abbia provveduto a rimettere la querela chiedendo in sede di legittimità l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato, in quanto tale richiesta assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma primo, lett. d) c.p.p. che legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Cass. pen., V, 2 luglio 2013, 28482.
In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 c.p. per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la « reductio ad unum »e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.
Tribunale penale Cosenza 2937/2006: contestazione di recidiva effettuata in dibattimento
In tema di estinzione del reato, ai fini del computo della prescrizione deve ritenersi inefficace una contestazione di recidiva che venga effettuata preliminarmente all'apertura del dibattimento allorché sia già spirato il temine prescrizionale relativo alla ipotesi delittuosa in relazione alla quale, sino a quel momento, si era incanalato il procedimento a carico dell'imputato. In effetti, sotto un profilo strettamente procedurale, la contestazione della suddetta aggravante laddove non intervenga prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere, deve ritenersi tardiva rispetto alla previsione di cui all'art. 129 c.p.p., che obbliga il giudice a dichiarare «immediatamente» una causa di non punibilità allorquando ne riconosce la sussistenza. Inoltre, alla natura dichiarativa che assume l'accertamento del decorso del termine prescrizionale si contrappone la natura costitutiva tipica della contestazione dell'aggravante in parola, e da ciò consegue l'impossibilità di farne retroagire l'efficacia (necessariamente ex nunc), anche ai fini dell'allungamento del termine di cui all'art. 157 c.p., ad un momento precedente la sua contestazione.
Cassazione penale 26027/2004: vizi della motivazione del ricorso per cassazione
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129, comma secondo c.p.p. per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 comma secondo c.p.p., sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione). Cass. pen., VI, 9 giugno 2004, 26027.
Cassazione penale 8593/1988: richiesta di procedimento da parte del Ministro di grazia e giustizia
La nota con cui il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autorità giudiziaria competente che non intende promuovere procedimento penale contro un cittadino italiano per un reato da questi commesso all'estero in danno di cittadino straniero non assume la qualifica di rinuncia all'esercizio della potestà conferita dalla legge al ministro, ma si configura come manifestazione negativa di volontà dell'organo competente volta a non valersi della potestà di dare impulso al procedimento penale nello Stato. Si tratta di un comune atto amministrativo e come tale passibile di revoca. Ne consegue che deve essere riconosciuta piena validità giuridica alla richiesta di procedimento inoltrata dallo stesso ministro successivamente alla manifestazione di diniego anche perchè, trattandosi comunque, di una condizione di procedibilità, mentre è espressamente prevista la irrevocabilità della manifestazione positiva (art. 129 prima parte cod. pen.) nessuna previsione esiste per la manifestazione negativa. Cass. pen., I, 3 agosto 1988, 8593.
L’ambito delle norme sul diritto di querela
La norma si colloca nel contesto della disciplina codicistica dedicata al reo e alla persona offesa dal reato, rubricata al Libro I, Titolo IV.
Al Capo IV si inserisce la disposizione in commento, che fa parte di un complesso di norme a corollario del diritto di querela.
In particolare, si esamina la fattispecie del tutto particolare, in cui al consueto diritto di querela azionabile dalla persona offesa per la perseguibilità di un reato, si sostituisce l’istituto della richiesta da parte del Ministro per la giustizia.
La fattispecie del delitto commesso a danno del Presidente della Repubblica
Una delle fattispecie in cui è tradizionalmente applicabile l’istituto della richiesta, è quella prevista dall’art. 127 c.p. in merito ai delitti commessi in danno del Presidente della Repubblica. In tal caso, il delitto punibile a querela della persona offesa diventa perseguibile a richiesta del Ministro.
La medesima disposizione si applica altresì ai delitti commessi da un militare: il codice penale militare di pace prevede infatti all’art. 260 che i delitti siano punibili a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole.
Una ulteriore casistica è quella riguardante i delitti commessi all’estero, siano essi delitti politici o comuni; le offese commesse in danno di capi, rappresentanti o emblemi di Stati esteri; il riconoscimento di sentenze penali straniere.
In quest’ultimo caso, la richiesta non condiziona l’esercizio dell’azione penale perché l’interessato può avanzare egli stesso istanza per il riconoscimento, anche se ai soli effetti civili.
L’irrevocabilità della richiesta
La portata dell’art. 129 c.p. chiarisce che una volta partita la richiesta ministeriale, essa ha carattere irrevocabile. Tale natura dipende da una connotazione volutamente politica fornita alla norma: la revocabilità della richiesta infatti pregiudicherebbe l’indipendenza e l’integrità della funzione punitiva dello Stato.
Ciò accade nonostante il carattere amministrativo dell’atto, precisamente amministrativo discrezionale, impugnabile davanti al giudice amministrativo (Battaglini, La querela, 1958).
La norma ha portata generale, poiché riferendosi all’Autorità, si applica a tutti i casi di richiesta di procedimento previsti dall’ordinamento, inclusi quelli provenienti dalle autorità militari.
Indivisibilità della richiesta
La richiesta ha efficacia obiettiva, come dimostra l’applicabilità degli artt. 122 e 123 c.p.
Significa che esattamente come la querela, cui rimandano le norme richiamate, la richiesta estende i suoi effetti a tutti i concorrenti nel reato e comporta la punibilità del reato con riferimento a tutte le persone offese che pertanto sono legittimate a costituirsi parti civili nel procedimento.
La richiesta è indivisibile, ovvero è riferita al fatto reato e non ai singoli soggetti attivi o passivi di esso.
Modalità della richiesta
La richiesta avviene in forma scritta e va depositata presso l’ufficio del Pubblico Ministero competente. Requisito indefettibile, è che sia sottoscritta con firma autografa dell’autorità competente.
Offese al presidente Mattarella su Twitter, indagato un uomo di Lecce
I carabinieri del Ros nel mese di agosto 2020 hanno perquisito l’abitazione di un 46enne di Lecce ritenuto responsabile dei reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Il provvedimento rientra in un più ampio contesto investigativo legato al recente crescendo di condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato che appaiono sul web, come se fossero frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più importanti Istituzioni del Paese. La perquisizione è avvenuta dopo accurati accertamenti svolti dalla componente investigativa telematica del Ros.
Anziana hater implora perdono al Presidente
Una signora quasi settantenne di Bologna rischia il processo per insulti sul web al Capo dello Stato. Dopo che il Capo dello Stato, negli ultimi giorni maggio 2018, aveva respinto la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia, la signora su Facebook aveva rivolto frasi pesanti e ingiuriose all’indirizzo di Mattarella. Le sono stati contestati vari reati: non solo offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ma anche attentato alla libertà e istigazione a delinquere che potrebbero portarla ad una condanna fino a 15 anni di carcere.
Due carabinieri indagati e arrestati dai colleghi
A seguito della richiesta di procedere avanzata dal superiore cui sono subordinati in grado, due carabinieri saranno indagati e al termine processati per i fatti che risalgono ad aprile 2018. Due carabinieri appartenenti al nucleo dei NAS, si sono recati presso lo studio di un dentista di Lastra a Signa per verificare la segnalazione di alcune irregolarità nella attività. Anziché procedere alla contestazione del reato, i due militari hanno chiesto al dentista di pagare quindicimila euro per non procedere nei suoi confronti. Il dentista ha finto di accordarsi ma al momento di consegnare la somma richiesta si sono manifestati i carabinieri di Lastra a Signa, avvisati dal medico, che hanno arrestato i due colleghi in flagranza di reato.