Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Art. 131 bis Codice Penale
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Cassazione Penale 7606/2017 occultare gli stupefacenti per proteggere il figlio non è reato
Con la sentenza n. 7606/17 depositata il 17.02.2017 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto non punibile, per la particolare tenuità del fatto, la condotta della madre che, per proteggere il figlio, abbia momentaneamente occultato alle forze dell’ordine la sostanza stupefacente che questi deteneva a fini di spaccio ed ha espresso il principio secondo cui: “in applicazione della regola fissata dall’articolo 129 cod. proc. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello, ove pure ciò era possibile, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. La rilevabilità di ufficio, invece, non sarà possibile quando occorrano ulteriori indagini di merito, poiché in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può essere rilevato solo se oggetto di tempestiva ed ammissibile doglianza”.
Cassazione Sezioni Unite Penali 53683/2017: no tenuità del fatto per reati di competenza gdp
La punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 53683 / 2017 (ud. 22/06/2017 – deposito del 28/11/2017)
La punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.