Art. 133 ter cp - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.






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