Art. 143 cp - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (Abrogato)

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, L. n. 354/1975.