Art. 155 cp - Accettazione della remissione

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.






x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto
x
 
 
Double-click
 
Select to translate
 
 
Double-click
 
Select to translate

Consulenza Legale online

Richiedi un Parere Legale

Servizio a pagamento
Immediato e Riservato