Art. 157 cp, Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, (2) 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis (3) (4), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, (5) per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. (6)
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(2) Le parole "375, terzo comma" sono state inserite dall'art. 1, comma 4, della legge 11 luglio 2016, n. 133.
(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della legge 23 marzo 2016, n. 41.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 cp).
(5) Le parole "per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo" sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2015, n. 68.
(6) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), della legge 1 ottobre 2012, n. 172.
Testi per l'approfondimento
Guida pratica alla nuova prescrizione penale. Con tabelle esemplificative dei nuovi termini di prescrizione dei reati, Alessandro Bastianello e Angelo De Riso, Giuffrè, 2007
Prescrizione e decadenza. Come farle valere in giudizio e relative strategie processuali, Luigi Viola, CEDAM, 2015
Nuove norme su prescrizione del reato di recidiva; Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Adolfo Scalfati, CEDAM, 2006
Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Claudio Marinelli, G. Giappichelli, 2016
Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Simona Silvani, Il Mulino, 2009
Corsi professionali
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L’università Telematica Pegaso organizza il master di secondo livello in Diritto e Processo Penale, sotto la direzione di un giurista autore di numerosi manuali universitari e Professore Ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo. Il corso si articola in due anni (2015 – 2017) ed affronta le principali tematiche connesse al diritto penale sostanziale e processuale.
La prescrizione on esclude il proscioglimento se l’innocenza è evidente - Cassazione Penale 22581/2017
Una volta intervenuta la prescrizione del reato, si può ugualmente pronunciare il proscioglimento nel merito dell’imputato se dagli atti processuali emerge in tutta evidenza e senza necessità di ulteriore accertamento, la sua estraneità alla commissione del reato. È in altre parole indispensabile che vi sia l’assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva della sua innocenza poiché la contraddittorietà o l’insufficienza della prova non può essere presa in considerazione a tal fine.
Prescrizione e reati unificati dalla continuazione - Cassazione Penale 7937/2017
Ha stabilito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 7937 del 20 febbraio 2017, che rispetto ai singoli reati unificati dal vincolo della continuazione, la declaratoria di estinzione per prescrizione può pronunciarsi anche se i motivi di impugnazione che lo riguardano sono inammissibili, poiché il giudizio di ammissibilità è successivo a quello di estinzione del reato.
Tale principio opera non rispetto a reati riguardanti plurimi ed autonomi capi di imputazione, bensì con riferimento a reati unificati dal vincolo della continuazione che non possono separarsi in base alla fondatezza di alcuni ricorsi e all’inammissibilità di altri. In ipotesi di reato continuato ai sensi dell’art. 81 cp, deve infatti ritenersi sussistente un unico capo di imputazione.
L’ammissibilità dell’impugnazione è autonoma e non si estende ai reati cumulati - Cassazione Penale SSUU 6903/2017
Con sentenza n. 6903 del 14 febbraio 2017, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno emanato il seguente principio di diritto: “In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cumulativa) l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l’impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello”.
L’omicidio volontario aggravato commesso prima della L 251/2005 è imprescrittibile - Cassazione Penale SSUU 19756/2016
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, con sentenza n. 19756 emessa il 12 maggio 2016, che il delitto di omicidio volontario aggravato, e comunque qualsiasi delitto astrattamente punibile con l’ergastolo che sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che ha modificato l’art. 157 cp, “è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea”.
Cassazione Penale SSUU 12602/2016: la prescrizione è rilevabile solo se dedotta nel ricorso in cassazione
Investita della questione di diritto “se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso”, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in data 25 marzo 2016 con la sentenza n. 12602 enunciando il seguente principio di diritto: “L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d’appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso”.
Se invece l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza d’appello, seppur non eccepita né rilevata in appello, viene dedotta come motivo di impugnazione nel ricorso per cassazione, si deve concludere per l’ammissibilità del ricorso e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità.
Cassazione Penale 101/2015: la prescrizione si calcola sulla pena massima edittale aumentata dalle aggravanti
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 05/02/2015).
Cassazione Penale 47269/2015: la recidiva reiterata può essere considerata solo una volta
In tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi). (Annulla senza rinvio, App. Genova, 04/04/2014).
Cassazione Penale 27019/2015: la cassazione rileva la prescrizione solo se non deve valutare le prove
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado. (Annulla senza rinvio, App. l'Aquila, 20/11/2013).
Cassazione Penale 51766/2014: la Cassazione può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (riconosciute, nella specie, le colpe dell'installatore, che aveva provocato, a causa delle proprie negligenze, una fuoriuscita consistente di monossido di carbonio nell'appartamento del piano soprastante; tuttavia la Corte ha dichiarato la prescrizione del reato).
Cassazione Penale 48743/2014: non basta combinare le norme per individuare la prescrizione più favorevole
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa sul regime della prescrizione più favorevole al reo, non si può procedere a una combinazione delle norme previgenti con quelle successive introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovendo in ogni caso farsi riferimento anche alle disposizioni in tema di continuazione tra reati e di modalità di computo del termine da cui far decorrere la prescrizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta più favorevole la precedente formulazione dell'art. 158 cod. pen., che prevedeva la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione). (Rigetta, App. Torino, 07/10/2013).
La prescrizione non è sospesa dal rinvio del dibattimento - Cassazione Penale 47287/2014
Il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta della parte civile, cui ha aderito l'imputato, di autorizzazione alla citazione del responsabile civile non determina la sospensione del termine di prescrizione, atteso che il differimento dell'udienza è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa.
In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta della parte civile, cui aveva aderito anche l'imputato, al fine di consentire la citazione del responsabile civile. (Annulla senza rinvio, Trib. Rieti, s.d. Poggio Mirteto, 28/06/2012).
Cassazione Penale 51792/2014: il patteggiamento rappresenta una rinuncia irrevocabile ad avvalersi della prescrizione
La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Torino, 11/11/2013).
Cassazione Penale 35407/2014: sulla imprescrittibilità dell’omicidio aggravato astrattamente punibile con l’ergastolo
Il delitto di omicidio aggravato punito con l'ergastolo è imprescrittibile sia in base all'attuale disciplina, sia in base a quella precedente alla riforma dell'art. 157 cod.pen., introdotta con la legge n. 251 del 2005, anche se quest'ultima deve qualificarsi come disciplina "più favorevole", in quanto tale applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza, giacchè, in base ad essa, il reato al quale è astrattamente irrogabile l'ergastolo per effetto della configurabilità dell'aggravante può essere estinto per prescrizione quando vengono concretamente riconosciute dal giudice circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti. (Annulla senza rinvio, Ass.App. Reggio Calabria, 06/12/2012).
Cassazione Penale 14288/2014: il favor rei incide sulla pena e sulla prescrizione
Dalla riformulazione dell' "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti, determinata dal D.L. n. 146 del 2013, discende, con il superamento della pregressa configurazione circostanziale, un più favorevole regime del termine di prescrizione che, in base alla regola stabilita dall'art. 157, comma primo, cod. pen., dovrà ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova fattispecie autonoma di reato, attestandosi sulla breve misura di sei anni, prorogabile fino alla durata di sette anni e mezzo in caso di atti interruttivi. (Annulla senza rinvio, App. Bari, 14/03/2012).
Cassazione Penale 30104/2012: la rinuncia alla prescrizione è revocabile fino alla sentenza
La rinuncia alla prescrizione è revocabile, a condizione che la dichiarazione che la contiene non abbia già prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda" e fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima. (Fattispecie di rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e di revoca intervenuta, per la S. C., legittimamente, prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del Gup). (Rigetta, Gip Trib. Venezia, 14 ottobre 2011). Cassazione Penale, sentenza n. 30104 dell’11.7.2012.
Cassazione Penale 43343/2010: in materia di prescrizione non si applicano più disposizioni simultaneamente
In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005). Cassazione Penale, sentenza n. 43343 del 5 ottobre 2010.
Cassazione Penale 26312/2010: la L 251/2005 è più favorevole al reato di usura
La disciplina della prescrizione più favorevole in riferimento ai reati di usura commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nell'indicata novella. (La Corte ha escluso in motivazione che l'applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pregressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una "tertia lex"). Cassazione Penale, sentenza n. 26312 del 22 giugno 2010.
Cassazione Penale SSUU 43055/2010: la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e specifica
La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.i.p. cui era stato richiesto decreto penale di condanna). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Bari, 27/04/2009). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 43055 del 30 settembre 2010.
Cassazione 14921/2010: la prescrizione non inficia le statuizioni civili pronunciate nel merito
Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 29/11/2006).
Cassazione civile, Sez. II, sentenza del 21/06/2010, n. 14921.
Cassazione Penale 48042/2009: criterio ispiratore della L 251/2005 è il “favor rei”
In tema di prescrizione dei reati è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado.
In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del "favor rei", come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 c.p.. Cassazione Penale, sentenza n. 48042 del 01 ottobre 2009.
Corte costituzionale 34/2009: manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sui termini prescrizionali
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Invero, il remittente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente vizio in ordine alla rilevanza della questione. Corte costituzionale, sentenza del 06 febbraio 2009, n. 34.
Cassazione Penale 47380/2008: la prescrizione va computata con riferimento a ciascun reato in concorso
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato. Cassazione Penale, sentenza n. 47380 del 29 ottobre 2008.
Cassazione Penale 38558/2008: si applica la disposizione più favorevole al reo sulla prescrizione
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato d'ebbrezza commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a ), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall'art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'applicazione della norma incriminatrice come modificata dal D.L. n. 117 del 2007 comporta anche l'applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato meno favorevole per l'imputato). Cassazione Penale, sentenza n. 38558 del 16 settembre 2008.
Cassazione Penale 2126/2007: nella prescrizione si applica alternativamente la disciplina previgente o quella sopravvenuta
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso). Cassazione Penale, sentenza n. 2126 del 19 dicembre 2007.
Cassazione Penale 41965/2007: L 251/2005 applicabile solo ai procedimenti pendenti in primo grado
In tema di prescrizione del reato, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 non comporta un'applicazione indistinta della previsione di cui all'art. 6 L. n. 251 del 2005, avendola limitata ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. (La Corte ha precisato che, con la pronuncia della sentenza, il giudizio di primo grado è definitivamente concluso e che la proposizione dell'atto di appello determina automaticamente la competenza del giudice di appello a conoscere del processo). Cassazione Penale, sentenza n. 41965 del 2 ottobre 2007.
Cassazione Penale 34915/2007: in tema di prescrizione del reato di associazione per delinquere
In tema di prescrizione, qualora sia stato contestato un reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibile ai sensi dell'art. 416 c.p., in quanto costituito da condotta posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. 19 marzo 2001 n. 92 — introduttiva, con l'art. 1, comma primo, lett. a), della specifica figura di reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 — deve tenersi conto, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. 5 dicembre 2005 n. 251, di quale sia la disciplina più favorevole, anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della cit. Legge n. 251 del 2005, per il caso di delitti compresi tra quelli di cui all'art. 51, commi terzo bis e terzo quater c.p.p., tra i quali è stato inserito il delitto di cui all'art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973, fermo restando che la pena da assumere a base del computo dev'essere sempre quella, meno grave, prevista dalla norma incriminatrice vigente all'epoca del fatto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fossero quindi più favorevoli i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. nel testo previgente). Cassazione Penale, sentenza n. 34915 del 6 giugno 2007.
Cassazione Penale 17399/2007: termine prescrizionale in materia di reato di lesioni personali volontarie
È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi — in ordine al reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) — il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto, c.p. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale «la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive» e che, ai sensi dell'art. 18 c.p., sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Ne deriva che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (applicabili nella specie) non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157, comma quinto, c.p., ancorché l'art. 58 D. L. vo n. 274 del 2000 assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge, sia pure in contrasto con l'art. 53, comma secondo, del suddetto D. L. vo n. 274, in virtù del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione. Cassazione Penale, sentenza n. 17399 del 20 febbraio 2007.
Corte costituzionale, 393/2006: l’art. 10 L 205/251 deve applicarsi a tutti i processi in primo grado
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10 comma 3 legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo (di cui all'art. 2 comma 4 c.p.). Infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p. Corte costituzionale, sentenza del 23/11/2006, n. 393.
Cassazione Penale 6986/2005: il termine prescrizionale decorre dal pagamento della sanzione sostitutiva
Il reato di omesso pagamento della somma applicata a titolo di sanzione sostitutiva, dal giudice in sede di condanna su richiesta dell'imputato (art. 83 legge 24 novembre 1981, n. 689), ha natura omissiva e l'antigiuridicità della condotta permane fino a quando permane l'interesse dello Stato all'adempimento, con la conseguenza che non inizia a decorrere il termine di prescrizione fino a quando non si adempia all'ordine di pagamento. Cassazione Penale, sentenza n. 6986 del 01 febbraio 2005.
Cassazione Penale 47437/2003: in tema di prescrizione del reato e declaratoria di falsità documentale
In tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, né in ordine alla sussistenza del fatto, né in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema Corte ha annullato la statuizione di falsità documentale relativa ad una domanda di condono edilizio con riferimento ad imputati, per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva). Cassazione Penale, sentenza n. 47437 del 6 novembre 2003.
Cassazione Penale 49540/2003: la prossima prescrizione non deve rappresentare motivo di rinvio dell’udienza
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonchè di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, oltre che per insufficiente giustificazione, anche in considerazione del fatto che il difensore aveva ottenuto in precedenza già due rinvii e che si trattava di reato prossimo alla prescrizione). Cassazione Penale, sentenza n. 49540 del 01 ottobre 2003.
Cassazione Penale 13992/2001: la prescrizione del reato può dipendere dalla sopravvenuta conoscenza della PA
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (c.d. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto. (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.). Cassazione Penale, sentenza n. 13992 del 21 febbraio 2001.
Cassazione Penale, 4412/1999: la recidiva va contestata per rientrare nel computo della prescrizione
In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata oggetto di apposita contestazione, ovvero se essa non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perché la causa estintiva maturi, dell'aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante. Cassazione Penale, Sez. V, sentenza del 05 marzo 1999, n. 4412.
Cassazione Penale SSUU 7739/1997: il reato di porto d’armi improprie si prescrive in tre anni
Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 c.p.
In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo «discrezionale» — per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve — il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., in forza della quale «quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva».
Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 7739 del 9 luglio 1997.
Corte costituzionale, 275/1990: illegittimo l’art. 157 che non prevede la rinuncia dell’imputato
In sede di applicazione dell'istituto della prescrizione dei reati non mancano margini di discrezionalità, soprattutto per quanto attiene al riconoscimento di attenuanti e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, sicché l'istituto non presenta caratteri dissimili da quelli dell'amnistia; pertanto, l'art. 157 c. p. è incostituzionale, per violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per l'amnistia, non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata, dall'imputato.
Corte costituzionale, sentenza del 31/05/1990, n. 275.
Prescrizione come estinzione del reato
L’istituto della prescrizione, contemplato dall’art. 157 del codice penale, si colloca tra le cause di estinzione del reato e consiste nel decorso del tempo che elimina la necessità di procedere all’accertamento della responsabilità. La dottrina principale (Prescrizione (voce), P. PISA, Giuffrè, 1986; Prescrizione del reato e della pena, A. MOLARI, Utet, 1966) e la giurisprudenza (Corte costituzionale, 34/2009; Cassazione penale Sezioni Unite 16.3.1994) propendono per la sua natura sostanziale piuttosto che processuale.
Prescrizione e successione di leggi penali nel tempo
La prescrizione opera in quanto, decorso un certo periodo di tempo, viene meno il bisogno di accertare la responsabilità e punire l’autore del reato.
Essendo un istituto previsto a favore del reo, ad esso si applicheranno sempre e comunque le norme che prevedono un minore periodo di tempo necessario a prescrivere, limitando l’applicazione di quelle che aumentano tale periodo ai reati commessi nel futuro.
Si può dunque affermare che in materia di prescrizione vige il principio della irretroattività della norma sfavorevole e della retroattività della norma favorevole.
Parte della dottrina non ritiene comunque possibile una sorta di prescrizione favorevole retroattiva ad libitum e ritiene applicabile tale normativa di favore solo in quanto non contrasti con i principi costituzionali che delimitano la discrezionalità intertemporale del legislatore (Tempori cedere, Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Giappichelli, 2003).
Va precisato che, al fine di determinare la norma più favorevole succedutasi nel tempo, debbono essere prese in considerazione sia le modificazioni di pena che l’incidenza di essa sulla prescrizione del reato qualora sia già maturata (Cassazione penale, sentenza n. 8.1.2014 n. 14288).
Termini di prescrizione
Ogni reato si prescrive decorso un periodo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita per esso dalla legge. In ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni e non si tiene conto della pena pecuniaria.
Alcuni reati sono imprescrittibili per espressa previsione normativa: ad esempio quelli puniti con la pena dell’ergastolo, anche come effetto di circostanze aggravanti o il delitto di omicidio aggravato astrattamente punibile con l’ergastolo.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, il reato astrattamente punibile con l’ergastolo, commesso prima dell’entrata in vigore della riforma del 2005 che ne sancisce espressamente la imprescrittibilità, è soggetto alla previgente disciplina più favorevole e pertanto può essere dichiarato estinto per prescrizione qualora l’ergastolo sia comminabile per effetto dell’aggravante e le circostanze attenuanti siano riconosciute prevalenti o equivalenti (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 35407 del 01 aprile 2014).
Le circostanze nel computo della prescrizione
Non si tiene conto, nel computo del periodo, delle circostanze attenuanti né di quelle aggravanti ad efficacia comune. Si tiene invece conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e di quelle che comportano una pena di specie diversa. In tale ultima ipotesi, il termine di prescrizione si determina in base all’aumento massimo di pena previsto dalla circostanza.
Concorre altresì a determinare il periodo di prescrizione l’aumento di pena derivante dalla recidiva aggravata o reiterata, sebbene alcuna dottrina non concordi sul fatto che la prescrizione si possa distinguere a livello soggettivo (PULITANÒ, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, 2005), purché sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata e sia stata ritenuta in sentenza (cfr. Cassazione penale 14439/2014 e Cassazione penale 05.03.1999).
La rinuncia alla prescrizione
Ai sensi dell’articolo 157 cp ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 275/1990, l’imputato può decidere di rinunciare alla prescrizione mediante una dichiarazione di volontà espressa, specifica e formulata personalmente (Cass. SS UU, 43055/2010). La rinuncia deve essere formulata prima che venga pronunciata la sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata e, una volta espressa, è definitiva e irrevocabile. Giurisprudenza recente propende per la revocabilità purché non sia già intervenuto un provvedimento giudiziale basato su di essa (Cass. Pen. 30104/2012).
Disciplina transitoria nella Legge cd. “ex Cirielli”
L’art. 10 della legge n. 251 del 2005 esclude l’applicabilità dei nuovi termini di prescrizione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore se più lunghi di quelli previgenti, mentre, se più brevi, essi si applicano ai processi di primo grado a dibattimento non ancora aperto. La Corte costituzionale tuttavia ha decretato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva dei termini prescrizionali più brevi nei processi dove sia già stato dichiarato aperto il dibattimento (cfr. Corte costituzionale 393/2006).
Cronaca
La Cassazione dichiara la prescrizione del reato di omicidio colposo e assolve l’unico imputato della tragedia del Lago di Massaciuccoli
Tra il giudizio di appello, che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, e l’inizio del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è maturata la prescrizione del reato di omicidio colposo, dichiarata con sentenza il 23 luglio 2017. I fatti risalgono al 2008, quando un battello turistico si ribaltò nel lago di Massaciuccoli disperdendo in acqua i suoi occupanti. Si salvarono tutti tranne Enrico Ballandi, per la cui morte era finito sotto processo il conducente dell’imbarcazione, suo amico.
Il giudice si scusa con il popolo italiano: dopo vent’anni è scattata la prescrizione per lo stupratore di una minorenne
Il giudice della Corte di Appello di Torino, nel pronunciare in data 20 febbraio 2017 la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di violenza sessuale e maltrattamenti, ha riferito che “questo è un caso in cui bisogna chiedere scusa al popolo italiano”. In primo grado lo stupratore di una minorenne, che oggi ha ventisette anni, era stato condannato a dodici anni di reclusione ma a causa della lentezza nel fissare il giudizio davanti alla Corte di Appello il reato è ormai estinto. Il Ministero della Giustizia ha avviato un’ispezione sul caso.
L’ex Presidente della Compagnia delle Opere esce fuori dalla vicenda Why Not grazie alla prescrizione dei reati contestati
È del 4 maggio 2017 la notizia che Antonio Saladino, ex presidente della Compagnia delle Opere della Calabria, è stato definitivamente assolto nella vicenda Why Not. L’indagine si concentrava sulla Loggia di San Marino che raccoglieva magistrati, politici e massoni imponendo nominativi alle amministrazioni pubbliche per dirottare finanziamenti e aggiudicazione di appalti. Il giudice che conduceva l’inchiesta, attuale sindaco di Napoli, finì sotto accusa per aver acquisito illegittimamente alcuni tabulati telefonici.
Diciannove imputati assolti da una truffa milionaria ai danni dello Stato per essere maturata la prescrizione dei reati
Dopo un processo lungo quattordici anni, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la prescrizione per diciannove imputati, accusati di associazione a delinquere e truffa. La vicenda riguardava la presunta creazione di società fantasma che attraverso la presentazione di contratti inesistenti o la falsificazione di fatture, ottenevano contributi e finanziamenti a danno di enti pubblici. Il profitto illecito ricavato ai danni dello Stato ammonterebbe a diversi milioni di euro ma la prescrizione ha ormai impedito di procedere con l’accertamento definitivo della responsabilità.
La prescrizione salva l’autore dei depistaggi nell’ambito delle indagini sulla strage di Via D’Amelio e il Borsellino quater perde un protagonista
Vincenzo Scarantino aveva reso false dichiarazioni mandando in carcere per anni sette innocenti con l’accusa di strage. Con la sentenza resa nel mese di aprile 2017, a venticinque anni dall’omicidio del giudice Borsellino, la Corte d’Assise di Caltanissetta ha riconosciuto a Scarantino le attenuanti generiche per essere stato indotto a rendere tali dichiarazioni, accelerando il decorso della prescrizione che lo ha estromesso dal processo estinguendo il suo reato. Esce così definitivamente di scena quello che era stato considerato l’artefice di un depistaggio di Stato, autoaccusandosi di aver organizzato la strage ai danni del magistrato siciliano, coprendo così i veri esecutori dell’attentato.
Convegni e seminari
Verso una (frammentaria) riforma della giustizia penale
L’11 giugno 2017 presso l’Auditorium della Cassa Forense in Roma, il Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza si è tenuto il convegno dedicato alle prospettive di riforma del sistema penale italiano. La prescrizione del reato è stata affidata alla trattazione del Prof. di penale dell’Università di Roma Tor Vergata.
Tra gli altri partecipanti,il Presidente di Cassa Forense e il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
La prescrizione penale. Un istituto tra recenti spinte repressive, rinnovate istanze difensive ed auspicabili interventi legislativi
Il 29 aprile 2016 presso il Tribunale di Bologna si è svolto il convegno in materia di prescrizione penale al quale hanno preso parte in veste di relatori il Prof. Nicola Mazzacuva, il Prof. Michele Caianiello e il Prof. Alessandro Melchionda confrontandosi sulle prospettive di riforma tra le proposte della Unione delle Camere Penali e quelle contenute negli attuali disegni di legge.
Impugnazioni e prescrizione
Nell’ambito del Corso Avanzato di Penale, l’Ordine degli Avvocati di Lodi e la Commissione per la Formazione Forense in data 14 aprile 2015 hanno organizzato una lezione aperta in materia, tra l’altro, di prescrizione. Sono intervenuti come relatori il Presidente della Corte d’Appello di Milano, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane nonché il Ministro della Giustizia.