Art. 158 cp - Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

(1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, comma 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, comma 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.