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Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Cassazione Penale 2007/37354: l’oblazione preclude la condanna alle spese verso la parte civile
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Chieti, 13 luglio 2006). Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 37354 del 27 settembre 2007.