Art. 167 cp - Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.
Leggi altri articoli in: Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)