Art. 168 quater cp - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.
Leggi altri articoli in: Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)