Art. 168 ter cp - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.
Leggi altri articoli in: Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)