Art. 179 cp - Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
(1) Le parole: “cinque anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno tre anni” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(2) Le parole: “dieci anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno otto anni” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(3) Le parole: “parimenti” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1