Art. 198 cp - Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Leggi altri articoli in: Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)