Art. 2 cp - Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. (1)

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. (2)

(1) Comma inserito dall’art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2.



Cassazione Penale, 18/2007: sì ai benefici se le precedenti condanne riguardano fatti aboliti come reati

Le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" (nella specie emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Annulla con rinvio, App. Milano, 28 settembre 2005). Cassazione Penale, sentenza n. 18 del 27 novembre 2007

Cassazione penale, Sez. V, 43076/2007: niente condanna se nel corso del giudizio per bancarotta vengono modificate le disposizioni sulla fallibilità

Con la pronuncia del 18 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “mutatio legis” sulla fallibilità dell’imputato si riflette sulla contestabilità del delitto di bancarotta, il cui elemento costitutivo è dato dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Dunque, se nel corso del processo per bancarotta viene modificata la disposizione sull’elemento costitutivo del reato, il giudice dovrà tenerne conto applicando l’art. 2 cp, evitando così che un soggetto non punibile secondo la nuova normativa possa essere sottoposto a sanzione penale. Cassazione penale, sentenza n. 43076 del 21 novembre 2007.

Corte di Appello di Roma, 19/07/2007: niente reato se viene abrogata la legge

L’art. 2, comma 2°, c.p., afferma la non punibilità dell’agente, per un fatto che, secondo la legge posteriore non costituisce reato, con la conseguente abrogazione della norma precedente incompatibile. Corte di Appello di Roma, Sezione II, 19 luglio 2007.

Corte costituzionale, 51/1985: illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, cp

Con lo stabilire la retroattività-applicabilità ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimità costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattività della norma penale o del trattamento penale più sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorché riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternatività sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimità costituzionale che la mancata conversione di un decreto legge), tale principio può trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operatività del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operatività della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". Corte Costituzionale, sentenza n. 51 del 22 febbraio 1985.




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