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Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Cassazione penale 25096/2009 la confisca si applica ai reati contro la PA
La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, così come modificata dall'art. 1, comma 220, lett. a), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen. (Fattispecie relativa ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies di beni immobili dell'imputato, con riferimento ai reati di associazione per delinquere e corruzione continuata di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia municipale). Cassazione penale, sentenza n. 25096 del 06 marzo 2009.
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