Home
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
Corte costituzionale 367/2004 illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza
L'art. 206 c.p., nella parte in cui preclude di adottare una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata - che grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell'art. 228, comma 2, c.p. consente nello stesso tempo di attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura dell'infermo di mente e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale - viola il principio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla salute, e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. Corte costituzionale sentenza n. 367 del 29 novembre 2004.
Corte costituzionale 324/1998 illegittimità costituzionale dell’art. 206 comma 1 cp
Sono costituzionalmente illegittimi: a) l'art. 222 commi 1 e 2 c.p., nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) l'art. 222 comma 4 c.p.; c) l'art. 206 comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. E' inammissibile la q.l.c. dell'art. 312 c.p.p. sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 10, 27 e 31 cost., nella parte in cui prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti dei minori (la Corte ha osservato che una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può ritenersi conforme ai principi derivanti dagli art. 2, 3, 27 e 31 cost., in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile. Dalla declaratoria di incostituzionalità delle norme di diritto sostanziale deriva, poi, l'irrilevanza della questione relativa all'art. 312 c.p.p.). Corte costituzionale sentenza n. 324 del 24 luglio 1998.
Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.