Art. 207 cp - Revoca delle misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia. (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354.



Corte costituzionale 110/1974 illegittimità dell’articolo per contrasto con gli artt. 13 e 102 Cost.

È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13 e 102 Cost. - l'art. 207, terzo comma, c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. E la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. Sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 23 aprile 1974.




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