Art. 22 cp - Ergastolo

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.



Corte costituzionale, 168/1994: illegittimità costituzionale della previsione dell’ergastolo per i minorenni

Dall'art. 31 Cost., che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva l'incompatibilità della previsione dell'ergastolo per gli infradiciottenni, perché accomuna, per tale particolare istituto, di indubbia gravità, nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile, che esige - come già sottolineato dalla Corte - "di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale". In effetti la funzione rieducativa della pena (data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 Cost., ai problemi educativi dei giovani) per i soggetti minori di età, è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui se alcuni correttivi normativamente previsti in sede di applicazione concreta della pena sono sufficienti ad escludere il contrasto della previsione, in generale, della pena dell'ergastolo con l'art. 27, terzo comma, Cost. in sé considerato, detti correttivi e la caratterizzazione della pena che ne consegue si rivelano inadeguati una volta che si abbia riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, Cost., principio la cui compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Per contrasto con l'art. 31, secondo comma - in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. - va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen., nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 28 aprile 1994.




Leggi altri articoli in: Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
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