Art. 270 bis cp - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (1)

(1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.



Cassazione penale 39545/2008 l’atto terroristico è compatibile con un contesto bellico

L'atto terroristico è compatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico, considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità. (Fattispecie relativa alla configurazione del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen. nei confronti di alcuni appartenenti all'organizzazione "Ansar al Islam", che nel quadro della jihad islamica, avevano provveduto al proselitismo, al reclutamento e alla raccolta di finanziamenti preordinati a preparare e ad eseguire azioni terroristiche contro governi cosiddetti 'infedelì, ritenendo la natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cosiddetti "kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur se indirizzati contro obiettivi militari, nel corso di un conflitto armato). (Rigetta, Ass.App. Milano, 17 luglio 2007). Cass. pen. Sez. V, 04/07/2008, n. 39545 (rv. 241730).