Art. 270 quater cp - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1) (2)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.