Art. 282 cp - Offesa all'onore del Capo del Governo (Abrogato)
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
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