Art. 282 cp - Offesa all'onore del Capo del Governo (Abrogato)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.






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