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Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Le nuove norme di contrasto al terrorismo, AA.VV a cura di A. A. Dalla, Giuffrè, pp. 518 segg., 2006
Lezioni di diritto penale militare, P.P. Rivello, Giappichelli, 2012
Private Military and Security Companies. Il caso italiano nel contesto internazionale, E. Marchetti, Nuova Cultura, 2013
Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana, AA.VV., Giappichelli, pp. 78 segg., 2016
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Studi giuridici militari e peacekeeping
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Studi giuridici dell’ordinamento militare europeo
Corte assise Bari 7/2010 condizioni necessarie per la configurabilità del reato ex art. 288 cp
Per l'integrazione del delitto di arruolamento od armamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero sono necessarie le seguenti condizioni: a) che la condotta delittuosa si svolga, almeno parzialmente, nel territorio dello Stato o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell'art. 4, comma 2, c.p.; b) che riguardi cittadini italiani, c) che vi sia la mancanza di delega e controllo da parte del Governo.
Tribunale Bari 18.10.2004 soggetti attivi del reato ex art. 288 cp
Affinché possa dirsi leso l'interesse supremo dello Stato italiano a mantenere inalterato il numero dei cittadini potenzialmente destinati a scopi militari e sia violata l'oggettività giuridica tutelata dall’art. 288 cp, lo “straniero” a favore del quale viene commesso il reato va identificato nello Stato estero ed in tutte le sue istituzioni indipendentemente dal loro sviluppo, nelle formazioni estere insurrezionali come truppe ribelli e bande ausiliarie, negli enti di diritto internazionale e negli enti esteri di diritto privato con carattere pubblicistico o istituzionale e collegamento funzionale con lo Stato estero. Tribunale di Bari, ordinanza del 18 ottobre 2004.
Tribunale Bari 18.10.2004 l’art. 288 cp presuppone l’arruolamento o l’armamento della cittadinanza
Ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato di cui all'art. 288 c.p. non è sufficiente la mera prestazione di opera in favore o al servizio dello straniero ma è necessario anche l'arruolamento o l'armamento dei cittadini e lo svolgimento dell'attività sanzionata ed orientata secondo il fine tipico della militanza al servizio o a favore dello straniero, con organizzazione di tipo militare rivolta alla difesa e all'attacco di militari in corpi regolari o irregolari. Tribunale di Bari ordinanza del 18.10.2004.
Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato
Non costituisce reato ex articolo 288 codice penale il reclutamento, nell'interesse di società di capitali estere e secondo schemi tipicamente privatistici, di cittadini italiani per lo svolgimento di attività di guardie private di sicurezza e protezione in zone di guerra dove avvengono atti di guerriglia tra fazioni islamiche e truppe angloamericane.
Corte assise Bari 7/2010 condizioni necessarie per la configurabilità del reato ex art. 288 cp
Per l'integrazione del delitto di arruolamento od armamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero sono necessarie le seguenti condizioni: a) che la condotta delittuosa si svolga, almeno parzialmente, nel territorio dello Stato o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell'Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato; b) che riguardi cittadini italiani, c) che vi sia la mancanza di delega e controllo da parte del Governo.
Tribunale Bari 18.10.2004 soggetti attivi del reato ex art. 288 cp
Affinché possa dirsi leso l'interesse supremo dello Stato italiano a mantenere inalterato il numero dei cittadini potenzialmente destinati a scopi militari e sia violata l'oggettività giuridica tutelata dall’art. 288 cp, lo “straniero” a favore del quale viene commesso il reato va identificato nello Stato estero ed in tutte le sue istituzioni indipendentemente dal loro sviluppo, nelle formazioni estere insurrezionali come truppe ribelli e bande ausiliarie, negli enti di diritto internazionale e negli enti esteri di diritto privato con carattere pubblicistico o istituzionale e collegamento funzionale con lo Stato estero. Tribunale di Bari, ordinanza del 18 ottobre 2004.
Tribunale Bari 18.10.2004 l’art. 288 cp presuppone l’arruolamento o l’armamento della cittadinanza
Ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato di cui all'art. 288 c.p. non è sufficiente la mera prestazione di opera in favore o al servizio dello straniero ma è necessario anche l'arruolamento o l'armamento dei cittadini e lo svolgimento dell'attività sanzionata ed orientata secondo il fine tipico della militanza al servizio o a favore dello straniero, con organizzazione di tipo militare rivolta alla difesa e all'attacco di militari in corpi regolari o irregolari. Tribunale di Bari ordinanza del 18.10.2004.
Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato
Non costituisce reato ex articolo 288 codice penale il reclutamento, nell'interesse di società di capitali estere e secondo schemi tipicamente privatistici, di cittadini italiani per lo svolgimento di attività di guardie private di sicurezza e protezione in zone di guerra dove avvengono atti di guerriglia tra fazioni islamiche e truppe angloamericane.
La norma che punisce gli arruolamenti e gli armamenti non autorizzati dal Governo, è collocata nel titolo I, capo II, del codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.
La disposizione in oggetto tutela i poteri di coscrizione militare e di invio all’estero del soccorso militare che spettano esclusivamente allo Stato italiano (Antolisei, Diritto Penale parte speciale, II, 626), quale espressione della potestà costituzionale dello Stato di disporre della popolazione abile alle armi per finalità militari (Gallo – Musco, Delitti contro l’ordine costituzionale, 1984).
La fattispecie viene considerata dalla dottrina come un delitto di danno (S. Malizia, voce Arruolamento illecito, in Enc. dir., Giuffrè, 1958).
Il reato previsto e punito dall’art. 288 cp ha natura di reato comune e prevede che soggetto attivo della condotta possa essere chiunque.
Integra la condotta punita dall’art. 288 cp l’arruolamento o l’armamento di cittadini italiani nel territorio dello Stato senza approvazione del Governo.
La fattispecie è un unico reato a condotta plurima: ogni condotta descritta integra il reato e la norma è applicabile una sola volta anche in caso di realizzazione di tutte le condotte, poiché si tratta di un unico reato.
Perché si configuri il delitto, si può arruolare o armare anche un solo cittadino (Cassazione penale, 5.12.1939, Pacini) purché sia comunque chiamato a prestare un’attività militare inserendosi nell’organico delle forze armate straniere (Tribunale Bari, 1.10.2004).
La consumazione del reato avviene nel momento in cui uno o più cittadini vengono arruolati o armati e non è necessario il trasferimento all’estero del cittadino o il suo inquadramento in formali reparti militari (Corte di Assise di Bari, 12.12.2010), ed il tentativo è generalmente ammissibile (Dean, Delitti contro la personalità interna dello Stato, 1957).
Ulteriore elemento è rappresentato dal fatto che la condotta deve compiersi nello Stato italiano che ai sensi dell’art. 4, II comma, c.p. comprende anche ambasciate, aeromobili e navi battenti bandiera italiana.
Accanto ad autori che ritengono il dolo come specifico (S. Malizia, voce Arruolamento illecito, in Enc. dir., Giuffrè, 1958) sussistendo la consapevolezza di arruolare o armare cittadini con il fine specifico di farli militare a servizio dello straniero senza autorizzazione del Governo (Corte di Assise Bari, 12.12.2010), altri non ravvisano alcuna finalità nell’azione delittuosa e individuano il dolo come generico (Dean, Delitti contro la personalità interna dello Stato, 1957).
Costituisce una circostanza aggravante speciale del reato previsto dall’art. 288 cp, il commettere il fatto nella qualità di militare in servizio. Tale condotta è punita dall’art. 77 del codice penale militare di pace, che rimanda espressamente all’art. 288 cp con un aggravamento di pena di un terzo.
Parimenti, è prevista una circostanza aggravante speciale al secondo comma, dove si prevede un aumento di pena nel caso in cui tra gli arruolati vi siano militari in servizio o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Non è invece punibile colui che arruola o arma vecchi, fanciulli e soggetti fisicamente inidonei (Cerqua, Un delitto emerso dall’oblio: gli arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero, 2006).
Se ad essere armato non è un cittadino italiano ma uno straniero, venendo meno il bene giuridico tutelato dall’art. 288 cp, si avrà la contravvenzione di cui all’art. 653 cp. Nella diversa ipotesi, più grave, che l’arruolamento o armamento non autorizzato esponga lo Stato italiano al pericolo di guerra, ricorrerà il delitto di cui all’art. 244 cp.
Centinaia i contractors italiani che ogni anno si arruolano per offrire protezione in zone di guerra
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