Art. 288 cp - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

 

Testi per l'approfondimento

Le nuove norme di contrasto al terrorismo, AA.VV a cura di A. A. Dalla, Giuffrè, pp. 518 segg., 2006

 Le nuove norme di contrasto al terrorismo AA.VV a cura di A. A. Dalla Giuffrè pp. 518 segg. 2006

 Lezioni di diritto penale militare, P.P. Rivello, Giappichelli, 2012

Lezioni di diritto penale militare P.P. Rivello Giappichelli 2012

Private Military and Security Companies. Il caso italiano nel contesto internazionale, E. Marchetti, Nuova Cultura, 2013

Private Military and Security Companies. Il caso italiano nel contesto internazionale E. Marchetti Nuova Cultura 2013

Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana, AA.VV., Giappichelli, pp. 78 segg., 2016

Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana AA.VV. Giappichelli pp. 78 segg. 2016

Corsi a pagamento

 

Studi giuridici militari e peacekeeping

È attivo il Master in modalità e-learning organizzato dall’Università telematica Pegaso con piattaforma accessibile 24h, aperto ai laureati del vecchio e del nuovo ordinamento. Il corso è indirizzato allo studio comparatistico delle materie inerenti il diritto internazionale, il diritto penale militare, il diritto dei trattati e delle forze armate.

Studi giuridici dell’ordinamento militare europeo

Presso l’Università telematica Pegaso è organizzato un Master di I livello basato sull’apprendimento dei principi fondamentali delle scienze giuridiche ed economiche internazionali in ambito militare europeo e nei settori della sicurezza e della difesa. Il Master è pensato per la formazione dei soggetti che operano nelle organizzazioni militari italiane e internazionali, pubbliche e non governative.

Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati

Il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino istituisce per l’a.a. 2017/18 il Master di II livello in Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati composto da didattica frontale e e-learning. In tale Master si approfondiranno, tra le altre, le tematiche inerenti il Diritto internazionale pubblico, il Diritto dei conflitti armati, il Diritto pubblico e il Diritto costituzionale comparato, il Diritto penale militare e delle operazioni militari.



Corte assise Bari 7/2010 condizioni necessarie per la configurabilità del reato ex art. 288 cp

Per l'integrazione del delitto di arruolamento od armamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero sono necessarie le seguenti condizioni: a) che la condotta delittuosa si svolga, almeno parzialmente, nel territorio dello Stato o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell'art. 4, comma 2, c.p.; b) che riguardi cittadini italiani, c) che vi sia la mancanza di delega e controllo da parte del Governo.

Tribunale Bari 18.10.2004 soggetti attivi del reato ex art. 288 cp

Affinché possa dirsi leso l'interesse supremo dello Stato italiano a mantenere inalterato il numero dei cittadini potenzialmente destinati a scopi militari e sia violata l'oggettività giuridica tutelata dall’art. 288 cp, lo “straniero” a favore del quale viene commesso il reato va identificato nello Stato estero ed in tutte le sue istituzioni indipendentemente dal loro sviluppo, nelle formazioni estere insurrezionali come truppe ribelli e bande ausiliarie, negli enti di diritto internazionale e negli enti esteri di diritto privato con carattere pubblicistico o istituzionale e collegamento funzionale con lo Stato estero. Tribunale di Bari, ordinanza del 18 ottobre 2004.

Tribunale Bari 18.10.2004 l’art. 288 cp presuppone l’arruolamento o l’armamento della cittadinanza

Ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato di cui all'art. 288 c.p. non è sufficiente la mera prestazione di opera in favore o al servizio dello straniero ma è necessario anche l'arruolamento o l'armamento dei cittadini e lo svolgimento dell'attività sanzionata ed orientata secondo il fine tipico della militanza al servizio o a favore dello straniero, con organizzazione di tipo militare rivolta alla difesa e all'attacco di militari in corpi regolari o irregolari. Tribunale di Bari ordinanza del 18.10.2004.

Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato

Non costituisce reato ex articolo 288 codice penale il reclutamento, nell'interesse di società di capitali estere e secondo schemi tipicamente privatistici, di cittadini italiani per lo svolgimento di attività di guardie private di sicurezza e protezione in zone di guerra dove avvengono atti di guerriglia tra fazioni islamiche e truppe angloamericane.

Corte assise Bari 7/2010 condizioni necessarie per la configurabilità del reato ex art. 288 cp

Per l'integrazione del delitto di arruolamento od armamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero sono necessarie le seguenti condizioni: a) che la condotta delittuosa si svolga, almeno parzialmente, nel territorio dello Stato o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell'Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato; b) che riguardi cittadini italiani, c) che vi sia la mancanza di delega e controllo da parte del Governo.

Tribunale Bari 18.10.2004 soggetti attivi del reato ex art. 288 cp

Affinché possa dirsi leso l'interesse supremo dello Stato italiano a mantenere inalterato il numero dei cittadini potenzialmente destinati a scopi militari e sia violata l'oggettività giuridica tutelata dall’art. 288 cp, lo “straniero” a favore del quale viene commesso il reato va identificato nello Stato estero ed in tutte le sue istituzioni indipendentemente dal loro sviluppo, nelle formazioni estere insurrezionali come truppe ribelli e bande ausiliarie, negli enti di diritto internazionale e negli enti esteri di diritto privato con carattere pubblicistico o istituzionale e collegamento funzionale con lo Stato estero. Tribunale di Bari, ordinanza del 18 ottobre 2004.

Tribunale Bari 18.10.2004 l’art. 288 cp presuppone l’arruolamento o l’armamento della cittadinanza

Ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato di cui all'art. 288 c.p. non è sufficiente la mera prestazione di opera in favore o al servizio dello straniero ma è necessario anche l'arruolamento o l'armamento dei cittadini e lo svolgimento dell'attività sanzionata ed orientata secondo il fine tipico della militanza al servizio o a favore dello straniero, con organizzazione di tipo militare rivolta alla difesa e all'attacco di militari in corpi regolari o irregolari. Tribunale di Bari ordinanza del 18.10.2004.

Tribunale Bari 18.10.2004 arruolare operatori di sicurezza privati non è reato

Non costituisce reato ex articolo 288 codice penale il reclutamento, nell'interesse di società di capitali estere e secondo schemi tipicamente privatistici, di cittadini italiani per lo svolgimento di attività di guardie private di sicurezza e protezione in zone di guerra dove avvengono atti di guerriglia tra fazioni islamiche e truppe angloamericane.



La collocazione del reato ex art. 288 cp nel codice penale

La norma che punisce gli arruolamenti e gli armamenti non autorizzati dal Governo, è collocata nel titolo I, capo II, del codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.

La Costituzione riserva allo Stato la potestà di coscrizione militare

La disposizione in oggetto tutela i poteri di coscrizione militare e di invio all’estero del soccorso militare che spettano esclusivamente allo Stato italiano (Antolisei, Diritto Penale parte speciale, II, 626), quale espressione della potestà costituzionale dello Stato di disporre della popolazione abile alle armi per finalità militari (Gallo – Musco, Delitti contro l’ordine costituzionale, 1984).

La fattispecie viene considerata dalla dottrina come un delitto di danno (S. Malizia, voce Arruolamento illecito, in Enc. dir., Giuffrè, 1958).

Il delitto ex art. 288 cp è un reato comune

Il reato previsto e punito dall’art. 288 cp ha natura di reato comune e prevede che soggetto attivo della condotta possa essere chiunque.

Un unico reato a condotta plurima

Integra la condotta punita dall’art. 288 cp l’arruolamento o l’armamento di cittadini italiani nel territorio dello Stato senza approvazione del Governo.

La fattispecie è un unico reato a condotta plurima: ogni condotta descritta integra il reato e la norma è applicabile una sola volta anche in caso di realizzazione di tutte le condotte, poiché si tratta di un unico reato.

Perché si configuri il delitto, si può arruolare o armare anche un solo cittadino (Cassazione penale, 5.12.1939, Pacini) purché sia comunque chiamato a prestare un’attività militare inserendosi nell’organico delle forze armate straniere (Tribunale Bari, 1.10.2004).

La consumazione del reato avviene nel momento in cui uno o più cittadini vengono arruolati o armati e non è necessario il trasferimento all’estero del cittadino o il suo inquadramento in formali reparti militari (Corte di Assise di Bari, 12.12.2010), ed il tentativo è generalmente ammissibile (Dean, Delitti contro la personalità interna dello Stato, 1957).

Ulteriore elemento è rappresentato dal fatto che la condotta deve compiersi nello Stato italiano che ai sensi dell’art. 4, II comma, c.p. comprende anche ambasciate, aeromobili e navi battenti bandiera italiana.

Si discute se il dolo sia specifico o generico

Accanto ad autori che ritengono il dolo come specifico (S. Malizia, voce Arruolamento illecito, in Enc. dir., Giuffrè, 1958) sussistendo la consapevolezza di arruolare o armare cittadini con il fine specifico di farli militare a servizio dello straniero senza autorizzazione del Governo (Corte di Assise Bari, 12.12.2010), altri non ravvisano alcuna finalità nell’azione delittuosa e individuano il dolo come generico (Dean, Delitti contro la personalità interna dello Stato, 1957).

Le circostanze aggravanti speciali applicabili al reato

Costituisce una circostanza aggravante speciale del reato previsto dall’art. 288 cp, il commettere il fatto nella qualità di militare in servizio. Tale condotta è punita dall’art. 77 del codice penale militare di pace, che rimanda espressamente all’art. 288 cp con un aggravamento di pena di un terzo.

Parimenti, è prevista una circostanza aggravante speciale al secondo comma, dove si prevede un aumento di pena nel caso in cui tra gli arruolati vi siano militari in servizio o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Non è invece punibile colui che arruola o arma vecchi, fanciulli e soggetti fisicamente inidonei (Cerqua, Un delitto emerso dall’oblio: gli arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero, 2006).

I rapporti con gli altri reati a sfondo militare

Se ad essere armato non è un cittadino italiano ma uno straniero, venendo meno il bene giuridico tutelato dall’art. 288 cp, si avrà la contravvenzione di cui all’art. 653 cp. Nella diversa ipotesi, più grave, che l’arruolamento o armamento non autorizzato esponga lo Stato italiano al pericolo di guerra, ricorrerà il delitto di cui all’art. 244 cp.

 

Cronaca

Centinaia i contractors italiani che ogni anno si arruolano per offrire protezione in zone di guerra

Dall’Italia provengono molti dei volontari che partono per le zone di guerra e le aree di crisi e si mettono al servizio di agenzie specializzate nell’offerta di protezione privata a favore di ONG, personalità politiche in missione estera o come supporto antipirateria per le navi mercantili. Tra gli arruolati ex poliziotti e personale con una specifica formazione militare che vengono addestrati prima di partire per incarichi che frutteranno migliaia di euro al mese. Le armi in dotazione servono però solo in caso di necessità e difesa.

Un cittadino marocchino aspirante foreign fighter condannato con l’accusa di avere una propensione naturale per la causa dell’Isis

Il 15 settembre 2017 il GIP di Catanzaro ha condannato a quattro anni di reclusione un marocchino con l’accusa di aver fatto propaganda alla causa dell’Isis. Mentre preparava la sua fuga verso la Siria e l’Iraq per combattere a sostegno dell’esercito Isis la Digos ha ordinato l’arresto. L’aspirante foreign fighter possedeva una naturale propensione verso il terrorismo come dimostrano le continue ricerche effettuate su siti che trasmettono immagini di addestramento e inneggiamento ai terroristi islamici.

Fermato un membro del commando di jihadisti ceceni già nelle fila dell’Isis

Nel mese di luglio 2017 la Digos ha fermato le ambizioni terroristiche di un uomo ceceno che aveva fatto parte del commando di jihadisti che prese parte alla strage di Grozny dove morirono 19 persone e che aveva già combattuto al fianco dei terroristi islamici in Siria. Le indagini della Procura, sezione antiterrorismo e della Guardia di Finanza, hanno portato al ceceno attraverso una pista di foreign fighters ceceni in transito in Italia verso la Siria. Diversi i capi d’accusa formalizzati nei confronti del terrorista, tra cui associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a commettere delitti.

La foreign fighter italiana che voleva arruolare i familiari nell'IS

Dopo aver appreso lezioni sul Corano e aver coinvolto la sorella nella diffusione della ideologia islamica, una giovane ragazza italiana decide di arruolarsi al servizio del Califfato. Insieme al marito albanese presente nelle fila dell'esercito dell'IS, la ragazza insiste affinché i genitori che lei aveva convertito all'Islam la raggiungano per unirsi a lei nella guerra santa contro l'occidente. Al termine di lunghe indagini e di intercettazioni telefoniche, è arrivata la condanna per tutti i familiari della giovane.

Espulso per motivi di sicurezza nazionale un cittadino marocchino che finanziava i foreign fighters con ingenti somme di denaro

Dopo le indagini della Digos e della Guardia di Finanza il 7 novembre 2017 è stato espulso dall’Italia un cittadino marocchino che era già stato segnalato per avere finanziato con ingenti somme un connazionale al servizio delle milizie del sedicente Stato islamico. Sotto l’esame delle forze dell’ordine anche i suoi rapporti con le cellule terroristiche islamiche presenti in Belgio, dove aveva vissuto prima di arrivare in Italia.


x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto